Giuramento

Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere, con disciplina ed onore, tutti i doveri del mio stato, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni

Questa è la formula del giuramento militare, secondo l’articolo 575 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” (precedentemente la formula era contenuta nella legge 11 luglio 1978, n. 382, “Norme di principio sulla disciplina militare ed istituzione della Rappresentanza Militare”), che ogni militare è tenuto a prestare, in particolare, non appena divenuti Ufficiali, pronunciando individualmente la formula alla presenza della bandiera e del Comandante del corpo di assegnazione.

Si riporta il testo dell’articolo 575 “Giuramento”:

1. I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».
2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.

E’ utile riprendere qui anche l’articolo 712 “Doveri attinenti al giuramento”

1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.
2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Nel Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), all’articolo 621 “Acquisto dello stato di militare” viene indicato:

1. E’ militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
2. Il servizio è prestato:
a) su base volontaria in tempo di pace;
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.
3. Lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
a) disperso;
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.
4. E’ arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un’organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l’arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l’arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
5. Lo stato di militare comporta l’osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.
6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento.